Violazione della pace

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La violazione della pace è un'offesa all'ordine pubblico o alla pace pubblica ed è commessa o partecipando a rivolte violente . Anche la minaccia di atti violenti può costituire un reato.

Ciò rende più difficile o addirittura impossibile l'assemblea pacifica e la presenza di altre persone nei luoghi pubblici. Appezzamenti di terreno diventano inutilizzabili (a lungo termine) quando sono occupati da gruppi che agiscono in modo aggressivo. In generale, la violazione della pace è caratterizzata dall'adozione di misure mirate, idonee a turbare sistematicamente e ad ostacolare permanentemente la quiete pubblica. Il solo fatto di appartenere a una folla non pacifica non giustifica la responsabilità penale. Sono punibili come colpevoli solo coloro che prendono parte ad atti di violenza o minacce in qualità di autori o partecipanti o di conseguenza fomentano una folla già esistente. [1]

codificazione

Il codice penale tedesco ai sensi del § 125 e il codice penale svizzero all'articolo 260 [2] hanno in comune che includono la violazione della pace se atti violenti contro persone o cose sono commessi da una folla che mette in pericolo l'incolumità pubblica o partecipa a volontà di un'assemblea pubblica. Entrambi i codici richiedono una multa o la reclusione fino a tre anni per i membri di tali folle o bande.

In Germania, sia le minacce di violenza contro le persone che la promozione della violenza dall'esterno sono soggette alla stessa punizione in un tale contesto.

In Svizzera resta impunito chi non ha invocato la violenza, né l'ha commessa personalmente e si arrende su istruzioni ufficiali. [2]

Nel codice penale austriaco , invece della violazione della pace, vige ora una grave violenza comunitaria per l'adunata di una folla o un raduno di molte persone a scopo di omicidio , omicidio colposo , lesioni fisiche o gravi danni alle cose per mezzo di combinate forze, il cui successo volontariamente seguaci è punito con la reclusione fino a due anni. [3] [4] Complici e leader rischiano una pena detentiva fino a tre anni.

In Germania, la violazione della pace con saccheggio, gravi danni alle cose, grave pericolo per la salute o la vita o il trasporto di armi, compresi strumenti pericolosi è di solito un caso particolarmente grave ai sensi dell'articolo 125a del codice penale, punibile con la reclusione da sei mesi a dieci anni.

Derivazione storica

In origine, dall'XI secolo in poi, la pace della terra nel Medioevo era il divieto temporaneo e spazialmente limitato di condurre un feudo . Il re pronunciò la pace, che doveva essere giurata dai membri della nobiltà imperiale. Dai tempi degli Staufers , anche i sovrani poterono proclamarlo. Nel tardo medioevo , i Landfrieden ricevettero un'espansione sempre crescente attraverso norme di diritto pubblico che cambiarono il carattere del Landfrieden e le sue estensioni al diritto penale (vedi: Eternal Landfrieden , Gottesfrieden ).

La violazione della pace era la violazione di tale pace. Una violazione della pace corrispondeva, per così dire, a un disprezzo per il monopolio dello Stato sull'uso della forza : il re, il sovrano, il governo.

Strettamente correlato a questo è il concetto di uso obbligatorio del suolo nel diritto penale austriaco, che può essere vagamente descritto come una minaccia per violare la pace .

Un importante documento contemporaneo per l'Hendel di Grumbach , considerato l'ultima violazione della pace , è il racconto sulla cattura di Gotha , che propaga con testo e immagini la riuscita esecuzione imperiale dell'elettore Augusto .

Guarda anche

voci

  1. La passività non è violenza ( Memento des Originals del 2 agosto 2016 in Internet Archive ) Info: Il collegamento all'archivio è stato inserito automaticamente e non è stato ancora verificato. Si prega di controllare il collegamento originale e di archivio secondo le istruzioni e quindi rimuovere questo avviso. @1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.fachanwalt-strafrecht-muenchen.org
  2. a b Art. 260 Violazione della pace. In: Codice penale svizzero. Consiglio federale , accesso 2 ottobre 2016 .
  3. ^ § 274, versione del 31 dicembre 2015. In: codice penale. Cancelleria federale Austria , recuperato il 2 ottobre 2016 .
  4. § 274, versione attuale. In: codice penale. Cancelleria federale Austria, recuperata il 2 ottobre 2016 .